Inserito da: solleviamoci | Luglio 22, 2008

Immunità del premier “Anomalia solo italiana”

di CLAUDIA FUSANI

Immunità del premier "Anomalia solo italiana"

ROMA – “Un testo sobrio e ben calibrato nonchè in linea con le norme di altri ordinamenti occidentali”. Così, ancora stamani durante la discussione generale nell’aula di Palazzo Madama sul lodo Alfano, il ministro della Giustizia Angelino Alfano motivava l’approvazione dell’immunità per le quattro più alte cariche dello Stato (presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio e presidenti delle due Camere).

Ma non è così. Come dice poco dopo il senatore Luigi Li Gotti (Idv) le altre democrazie prevedono un istituto di immunità “solo per i capi di Stato”. Quindi, commenta il senatore rivolto ai banchi del governo, della maggioranza e allo stesso Guardasigilli, “dite sciocchezze quando affermate che questa norma ci allinea all’Europa. In realtà ci allontana”.

E’ lo stesso Ufficio studi del Senato,
nella brochure di circa duecento pagine che analizza la nuova legge, a mettere nero su bianco l’anomalia tutta italiana.

Si comincia con un doveroso cenno storico: “Storicamente, la disciplina dell’immunità, a partire quanto meno dal Bill of rights votato dal parlamento inglese nel 1689 è dettata per tutelare i deputati contro le possibili persecuzioni da parte del potere esecutivo che all’epoca di identificava col sovrano”. Quindi, seguendo l’evoluzione della storia, immunità come scudo di protezione per i parlamentari da parte di chi esercita il potere. I nostri padri costituenti quando nel 1948 introducono nella Carta l’istituto dell’immunità, lo fanno sotto la spinta antifascista per mettere al riparo il giovane parlamento repubblicano da una magistratura fino a qual momento totalmente sotto il regime.

Da questo presupposto deriva che, come si legge nella relazione dell’Ufficio studi del Senato, “nelle Costituzioni dei paesi membri dell’Unione europea e degli Stati Uniti, il capo del potere esecutivo e i ministri possono essere legalmente chiamati a rispondere delle loro azioni in sede penale e civile”.

I capi di stato. Nell’ambito delle costituzioni europee la sospensione del procedimento penale fino alla scadenza del mandato per gli atti penalmente rilevanti e privi di rapporto con l’esercizio delle funzioni di Presidente della repubblica “è prevista solo nella Costituzione greca (art.49), in quella portoghese (art.130) e in quella francese”. La Francia è una repubblica presidenziale e quando nel 2007 fu introdotta l’immunità per il Presidente-premier, ci fu un dibattito furioso, si parlò di “colpo di mano” e comunque fu necessaria una revisione costituzionale. La modifica non avvenne cioè, come in Italia e con le differenze tra i due ordinamenti, per via ordinaria in un batter di ciglia.

Nessuna immunità in Germania. La Repubblica federale di Germania (art.1, legge 1953) “considera il Cancelliere e i ministri dell’esecutivo titolari di una funzione pubblica e applica ad essi la disciplina generale dei funzionari del pubblico impiego”. Cioè sono precessabili sempre e comunque se commettono qualche reato. Se i ministri sono anche membri del Bundestag, il Cancelliere e i membri del governo godono dell’immunità parlamentare, cioè la non perseguibilità ma solo per opinioni e voti espressi nel Bundestag. Questo è già previsto anche in Italia.

Spagna, Regno Unito e altre monarchie. I reali godono dell’immunità assoluta. Così, soprattutto, i Borboni in Spagna e i Windsor nel Regno Unito. A loro le rispettive Costituzioni assicurano “l’inviolabilità assoluta”. Ma, osserva il dossier dell’Ufficio studi, “stiamo parlando di monarchie dove il capo del governo riveste una posizione costituzionale non dissimile da quella dei ministri” che sono regolarmente perseguibili.

In Spagna la Costituzione “istituisce una riserva di foro speciale (sezione penale del Tribunale supremo) a garanzia del membro del governo posto in stato di accusa”.

In Gran Bretagna “il premier e i membri del governo rispondono civilmente e penalmente alla magistratura ordinaria di ogni loro azione compiuta nell’esercizio delle funzioni di governo”.

Negli Usa, la legge è uguale per tutti. I padri fondatori americani non hanno avuti dubbi. E l’articolo II, sezione 4 della Carta prevede che “il Presidente, il Vicepresidente e ogni altro funzionario civile siano rimossi dall’ufficio ove, in seguito ad accusa mossa dal Congresso, risultino colpevoli di tradimento, concussione e altri gravi reati”. In poche parole la Costituzione americana non contiene alcun riferimento esplicito all’immunità del Presidente, del Vicepresidente e dei titolari di alte cariche pubbliche federali. Un paio di esempi: Clinton dovette spiegare pubblicamente i suoi rapporti con Monica Lewinsky; Nixon fu costretto alle dimissioni dallo scandalo Watergate e poi sottoposto a processo.

Si legge nel documento dei cento costituzionalisti italiani presentato al Quirinale: “L’immunità temporanea per reati comuni è prevista solo nelle costituzioni greca, portoghese, israeliana, francese con riferimento però solo al Presidente della Repubblica. Analoga immunità non è prevista per il Presidente del consiglio e per i ministri in alcun ordinamento di democrazia parlamentare analogo al nostro”.
Ecco: non si capisce perchè il ministro Guardasigilli ancora stamani abbia ripetuto che il Lodo mette l’Italia in linea con le norme degli altri paesi.
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22 luglio 2008

fonte: http://www.repubblica.it/2008/07/sezioni/politica/giustizia-9/immunita-nel-mondo/immunita-nel-mondo.html

http://www.voceditalia.it/public/foto/9873.jpg

Cosa prevede il Lodo Alfano

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Un solo articolo, distribuito in otto commi, che sancisce l’immunità nei confronti delle quattro più alte cariche dello Stato. Il Lodo Alfano stabilisce che, fuori dal campo dei reati connessi alle loro funzioni, il presidente della Repubblica, i presidenti di Camera e Senato e il presidente del Consiglio, non possono più essere soggetti a processo penale per i reati comuni (indipendentemente dalla natura e dalla loro gravità), anche per fatti anteriori all’assunzione della carica.
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Sospensione dei processi I processi penali nei confronti delle più alte cariche dello Stato sono sospesi dalla data di assunzione fino alla cessazione della carica o della funzione. Inoltre, i procedimenti giudiziari che restano sospesi possono riferirsi a fatti commessi prima della assunzione della carica e possono essere già in corso, in ogni fase o grado di giudizio. Per il Capo dello Stato resta escluso il reato di alto tradimento e attentato alla Costituzione, mentre il premier deve rispondere, previa autorizzazione della Camera di appartenenza, dei reati connessi all’esercizio delle sue funzioni.
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Rinuncia L’imputato o il suo difensore, munito di procura speciale, può comunque rinunciare in ogni momento alla sospensione.
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Immunità non reiterabile L’immunità vige per l’intera durata della carica o della funzione e non è reiterabile, con una sola eccezione in caso di nuova nomina nel corso della stessa legislatura. Unico beneficiario di questa deroga è il presidente del Consiglio nel caso in cui venga più volte nominato premier in conseguenza di crisi di governo intervenuta e risolta in corso di legislatura. In pratica, per il presidente della Repubblica e per i presidenti di Camera e Senato la sospensione non è reiterabile, per il premier sì. L’immunità non si reitera inoltre in caso di successiva investitura in un’altra carica o funzione (ad esempio, se chi è stato premier viene eletto successivamente presidente della Repubblica). Quest’ultima disposizione è stata introdotta alla Camera con un emendamento del Pd che prevede la ripresa del processo nel caso in cui si cambi ruolo o funzione.
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Assunzione prove possibile in indagini preliminari La sospensione non impedisce al giudice, qualora ne ricorrano i presupposti, di procedere all’assunzione delle prove non rinviabili nel corso delle indagini preliminari. Il riferimento è all’ipotesi di incidente probatorio e di atti urgenti. Si prevede così la possibilità, anche nel caso della sospensione, di assumere testimonianze, di procedere a confronti tra dichiarazioni discordanti o effettuare perizie su cose, luoghi o persone.
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Prescrizione congelata In caso di sospensione del processo, è sospeso anche il corso della prescrizione dei reati in esso contestati. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui cessa la causa della sospensione.
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Tutela delle parti civili Si prevede infine, in caso di sospensione dei processi, la possibilità per la parte civile di trasferire l’azione in sede civile, avvalendosi di termini abbreviati.

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Pubblicato il: 22.07.08
Modificato il: 22.07.08 alle ore 17.55

fonte: http://www.unita.it/view.asp?IDcontent=77364


Risposte

  1. Che dire?! Siamo alla frutta. Non hanno veramente più vergogna di niente. Una domanda senza obbligo di risposta: abiti più o meno vicino a Mantova allora?
    Ciao
    Un caro saluto

  2. In fondo l’originalità è un bene… o no?

  3. SONO D’ACCORDO PER UN REFERENDUM CHE POSSA CANCELLARE LA LEGGE DELL’IMMUNITA’ PER LE PIU’ ALTE CARICHE DELLO STATO , SE
    DI PIETRO LA METTE IN OPERA , VI SAREI GRATO SE MI AVVERTISTE .

  4. AGGIUNGO IL MIO ACCORDO AD UN’ALTRO REFERENDUM SULL’ENERGIA NUCLEARE , CHE A MIO
    AVVISO E’ PERICOLOSISSIMA , OGGI ABBIAMO LA POSSIBILITA’ DI AVERE ENERGIA PULITA NON DANNOSA , IO PERSONALMENTE HO INSTALLATO 4 PANNELLI FOTOVOLTAICI NON RISOLVONO PURTROPPO IL MIO CONSUMO DI CORRENTE E OLTRE A TUTTO SONO IN UNA POSIZIONE E UBICAZIONE CITTADINA SVANTAGGIATA , BISOGNA INVESTIRE SU QUESTA ALTERNATIVA .

  5. benvenuto Giacomo.
    Tranquillo: se Di Pietro mette in piedi la raccolta firme – o se lo fa qualcun altro – lo segnaleremo sicuramente!
    Quanto all’altro referendum, siamo d’accordo che l’energia nucleare è pericolosa – e la quantità di incidenti registrati (o di cui è stata data notizia) negli ultimi giorni lo conferma. Il fatto è, però, che un referendum CONTRO il nucleare è già stato fatto e VINTO… ma a questo governo (e purtroppo per noi anche a molta opposizione…) non importa un accidente, di quello che vogliono i cittadini…
    E’ anche un po’ colpa nostra: se ci limitiamo a dire NO a tutto, è ovvio che poi ci passano sulla testa conqualsiasi cosa: centrali nucleari o a carbone… perché che l’Italia sia un paese a debito è vero, ma se ci opponiamo anche all’eolico perché è “antiestetico”…


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